Statuto della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale

(pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 20 della Regione Autonoma Valle d’Aosta in data 20.05.2014)

INDICE
TITOLO I – NORME GENERALI E FINALITA’
Art. 1 – Denominazione
Art. 2 – Natura della Fondazione
Art. 3 – Finalità della Fondazione
Art. 4 – Risorse e patrimonio
TITOLO II – ORGANI DELLA FONDAZIONE
Art. 5 – Organi
Art. 6 – Organo Amministrativo: costituzione e nomina
Art. 7 – Consiglio di Amministrazione: convocazioni
Art. 8 – Organo Amministrativo: funzioni e competenze
Art. 9 – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 10 – Revisore dei Conti
TITOLO III – FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Art. 11 – Finalità della SFOM
Art. 12 – Composizione della SFOM
Art. 13 – Coordinatore artistico delle attività della SFOM
Art. 14 – Collegio dei docenti della SFOM
Art. 15 – Finanziamento delle attività formative
TITOLO IV – PERSONALE
Art. 16 – Personale
TITOLO V – INTESE E CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI
Art. 17 – Intese e convenzioni con altre istituzioni
TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 18 – Esercizio finanziario e bilancio
Art. 19 – Devoluzione dei beni
Art. 20 – Modifiche allo Statuto
Art. 21 – Decorrenza dei mandati e rinnovi
Art. 22 – Norme transitorie
Art. 23 – Norma di rinvio
Art. 24 – Entrata in vigore

STATUTO
DELLA FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE


TITOLO I – NORME GENERALI E FINALITA’
Art. 1 – Denominazione
1. La Fondazione Istituto Musicale della Valle d’Aosta, istituita con la Legge Regionale 17 marzo 1992 n. 8 (Interventi regionali a favore di una fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d’Aosta) e costituita con atto costitutivo, rogito Notaio Ottavio BASTRENTA, del 2 agosto 1994, rep. 5351/15674, registrato ad AOSTA il 22 agosto 1994 al n. 1883 vol. I, assume la denominazione “Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale” ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 22.
Art. 2 – Natura della Fondazione
1. La Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, di seguito denominata “Fondazione”, è una fondazione costituita ai sensi degli artt. 12 e 14 del Codice Civile.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 808 del 31 agosto 1994, prot. 5523, ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Aosta al n. 183.
3. La Fondazione ha sede ad AOSTA in via San Giocondo 8 11100 AOSTA e può istituire sezioni staccate in altre località.
Art. 3 – Finalità della Fondazione
1. Gli scopi della Fondazione sono:
a) lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale proprio della tradizione valdostana, nonché lo sviluppo, la ricerca e la diffusione delle arti e delle culture musicali popolari in Valle d’Aosta.
b) l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione e orientamento a indirizzo amatoriale finalizzati alla divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale, dotati di appositi indirizzi e programmi da approvarsi dall’Organo Amministrativo.
b)bis le linee di indirizzo e i programmi di tali corsi sono elaborate dagli organismi didattici presieduti dal coordinatore artistico della SFOM di cui all’art. 13 e approvate con deliberazione dell’Organo Amministrativo.
2. Ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. a) della Legge Regionale 18 luglio 2012 n. 22 i suddetti scopi sono perseguiti anche tramite la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale (SFOM).
3. La Fondazione, con delibera dell’Organo Amministrativo, può altresì organizzare e gestire corsi di indirizzo amatoriale per tutte le altre discipline artistiche per le quali vi sia una ragionevole e concreta richiesta da parte dell’utenza, a seguito di una opportuna e appropriata analisi dei bisogni formativi e verificate le disponibilità finanziarie.
Art. 4 – Risorse e patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili indicati nell’atto costitutivo e comunque di proprietà della stessa, nonché dalle somme di denaro e da ogni altro bene mobile e immobile che potrà pervenire alla Fondazione per contributo, donazione, eredità, legato, acquisto o in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito sia oneroso.
2. Al finanziamento dell’attività della Fondazione si provvede mediante:
a) i frutti del patrimonio;
b) le tasse di iscrizione degli allievi dei corsi;
c) i contributi e le sovvenzioni provenienti da enti, istituzioni o altri soggetti pubblici o privati non destinati espressamente all’incremento del patrimonio;
d) ogni altro cespite non esplicitamente destinato a incremento del patrimonio.

TITOLO II – ORGANI DELLA FONDAZIONE
Art. 5 – Organi
1. Sono organi della Fondazione:
a) l’Organo Amministrativo;
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) il Revisore dei Conti.
Art. 6 – Organo Amministrativo: costituzione e nomina
1. Nel caso in cui l’Organo Amministrativo sia costituito da un Consiglio, lo stesso è formato da tre membri, nominati rispettivamente:
a) uno dal CELVA in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità Montane aderenti alla Fondazione;
b) due dalla Giunta Regionale della Valle d’Aosta in conformità alla disciplina regionale dettata in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.
Nel caso in cui l’Organo Amministrativo sia costituito da un Amministratore Unico, lo stesso è nominato dalla Giunta Regionale a seguito di avviso pubblico ai sensi della Legge Regionale 10 aprile 1977, n. 11.
2. Tanto i Consiglieri di Amministrazione quanto l’Amministratore Unico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
b) diploma di laurea o titolo equipollente;
c) comprovata esperienza almeno triennale in ambito Amministrativo-gestionale;
d) competenze formali e informali in ambito musicale e artistico.
3. Il Consiglio è costituito con la nomina di tutti i suoi membri.
4. La prima convocazione è effettuata dal Presidente uscente, anche se non fa più parte del Consiglio, entro il termine di trenta giorni dalla costituzione. In caso di impedimento o assenza del Presidente vi provvede il Vicepresidente uscente o il membro più anziano del Consiglio di Amministrazione entrante.
5. L’Organo Amministrativo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
6. Ove un posto di consigliere si renda vacante per qualsiasi motivo, prima della scadenza dell’intero Consiglio, il Presidente in carica invita l’ente o l’organo competente a procedere alla sostituzione, effettuando la nomina entro un termine congruo espressamente indicato.
7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal
Consiglio; alla sostituzione del membro decaduto si procede a norma del precedente comma 6.
Art. 7 – Consiglio di Amministrazione: convocazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte l’anno, e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale trascritto in ordine cronologico in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che, per ogni adunanza, è designato dal Presidente medesimo.
4. Nelle ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia chiamato a deliberare in ordine a questioni concernenti la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale di cui agli artt. 11 e 12, hanno diritto di partecipare alle riunioni, su convocazione del Presidente, il Coordinatore artistico delle attività della SFOM e un rappresentante del Collegio dei Docenti della SFOM; in tali casi il C.d.A. dovrà assumere le proprie deliberazioni sentito il parere dei detti soggetti.
Art. 8 – Organo Amministrativo: funzioni e competenze
1. Al Presidente dell’Organo amministrativo o all’Amministratore Unico spettano la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e nei rapporti con le Pubbliche Autorità.
2. L’Organo Amministrativo svolge le seguenti attività:
a. promuove e regola l’attività della Fondazione;
b. cura l’osservanza dello statuto e ne propone alla Giunta regionale le eventuali modifiche, qualora si renda necessario;
c. è titolare delle relazioni sindacali;
d. nomina, se del caso, procuratori per il compito di singoli atti o di intere categorie di atti in osservanza di quanto disposto dal successivo punto 4.
3. All’Organo Amministrativo competono, altresì, i poteri per la gestione dell’ente e per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione nell’ambito degli scopi della Fondazione. In particolare spetta all’Organo Amministrativo:
— decidere gli indirizzi dell’attività della Fondazione, in particolare della SFOM, e approvare i programmi didattici e artistico-produttivi annuali della stessa;
— approvare la pianta organica della Fondazione e ogni sua variazione avuto riguardo agli stanziamenti disponibili nel proprio bilancio;
— nominare e revocare il personale docente e non docente nel rispetto della normativa contrattuale in vigore;
— redigere annualmente e presentare alla Giunta regionale il bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario entro il 31 dicembre dell’anno precedente il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo;
— decidere l’accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni in genere;
— autorizzare la stipula di accordi o adesioni della Fondazione a consorzi e ad altre realtà associative come Enti pubblici e privati, organismi e persone giuridiche in genere;
— decidere in ordine alle richieste di contributi e finanziamenti;
— nominare il Coordinatore Artistico;
— curare la regolare tenuta del libro delle decisioni dell’Organo Amministrativo;
— istituire, redigere e aggiornare, a ogni nuovo ingresso, l’elenco dei sostenitori della Fondazione;
— redigere un codice etico e monitorarne l’applicazione;
— redigere, presentare all’assessorato Istruzione e Cultura l’adozione di un regolamento di finanza e contabilità e relazionare semestralmente in ordine al suo regolare funzionamento;
— presentare all’assessorato Istruzione e Cultura una relazione annuale sull’attività didattiche e produttive della Fondazione;
4. L’Organo Amministrativo può delegare il compito di singoli atti o gruppi di atti a persone all’interno della Fondazione ad esclusione però delle modifiche statuarie e della redazione del bilancio. In particolare, può conferire delega al Coordinatore artistico di legale rappresentanza in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
Art. 9 – Presidente del Consiglio di Amministrazione
1. Nel caso in cui l’Organo Amministrativo sia costituito da un Consiglio, questo, a maggioranza assoluta dei membri, elegge, in proprio seno, nel corso della prima riunione il Presidente della Fondazione. La carica di Presidente dura fino al termine del mandato di Consigliere, come determinato dal precedente art. 6 comma 5, e può essere rinnovata.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, è eletto un Vice-presidente destinato a coadiuvare e a sostituire il Presidente in caso di assenza, di impedimento ovvero di temporanea vacanza dalla carica.
3. Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione ivi compresa la facoltà di nominare consulenti;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) esercita i poteri di cui all’art. 6 comma 6;
d) può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, a eccezione dell’approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva, che deve essere convocata a cura del Presidente entro trenta giorni dall’assunzione del provvedimento.
Art. 10 – Revisore dei Conti
1. Il Revisore dei Conti è nominato con deliberazione della Giunta Regionale tra gli iscritti nell’apposito registro, e dura in carica per tre anni.
2. Il Revisore dei Conti:
a) vigila sulla legalità e regolarità contabile delle attività della Fondazione;
b) riferisce all’Organo Amministrativo sul bilancio e sul conto consuntivo prima della loro approvazione;
c) esprime il suo avviso preventivo sulla opportunità e convenienza economica di ogni operazione di acquisto o di vendita di beni immobili.
3. Il Revisore dei Conti può essere invitato dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
4. Il Revisore dei Conti può compiere ispezioni ai registri e libri contabili e alla cassa della Fondazione.

TITOLO III – FORMAZIONE ORIENTAMENTO
Art. 11 – Finalità della SFOM
1. La Scuola di Formazione e Orientamento Musicale, di seguito SFOM, gestisce e organizza, nell’ambito della Fondazione, i corsi annuali di indirizzo amatoriale fi- nalizzati alla divulgazione della cultura musicale di cui all’art. 6 comma III lett. a) della Legge Regionale 18 luglio 2012 n. 22.
2. In particolare la SFOM persegue le seguenti finalità:
a) la diffusione della cultura e della pratica musicale del repertorio colto o classico, della musica etnica e tradizionale, del jazz, del rock, del pop e della musica elettronica;
b) la promozione della dimensione sociale del linguaggio musicale, privilegiando le occasioni in cui “fare musica insieme” rappresenta un elemento qualificante e peculiare del percorso didattico;
c) il sostegno alla disabilità e all’integrazione mediante corsi e attività musicali concepiti per i diversamente abili;
d) la formazione musicale di base nella fascia pre-scolare, adottando metodologie didattiche specifiche;
e) la prosecuzione dell’esperienza legata alla progettazione corale;
f) la formazione musicale nella fascia scolare primaria e secondaria;
g) la formazione musicale degli adulti con percorsi trasversali di indirizzo amatoriale;
h) il radicamento nel territorio, con la partecipazione degli allievi a manifestazioni sia in ambito regionale sia fuori dalla Valle d’Aosta, oltre alle collaborazioni definite all’art. 17 del presente statuto.
3. La SFOM promuove corsi con il Metodo Suzuki, attraverso un gruppo di docenti abilitati, come meglio illustrato nel regolamento didattico di cui all’art. 14 comma 1 lettera a) e nel piano dell’attività didattica e artistica di cui all’art. 14 comma 1 lettera c);
4. Le finalità sopra esposte sono perseguite sulla base dei piani di attività didattica e artistica di cui all’art. 14 comma 1, lettera c), del Regolamento didattico pre- visto dall’art. 14 comma 1 lett. a) e, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità strategiche definiti dall’Organo Amministrativo della Fondazione.
5. Con apposito regolamento deliberato dall’Organo Amministrativo su proposta del Collegio dei docenti, sarà disciplinata l’organizzazione e il funzionamento della SFOM.
Art. 12 – Composizione della SFOM
1. La SFOM è composta:
a) dal Coordinatore artistico delle attività di cui all’art.13, che la convoca e ne presiede le riunioni;
b) dal Collegio dei Docenti di cui all’art.14;
c) dalla Consulta degli Studenti e dei genitori, disciplinata dal regolamento di cui all’art.11 comma 5.
Art. 13 – Coordinatore artistico delle attività della SFOM
1. Il Coordinatore artistico è nominato dall’Organo Amministrativo.
2. L’incarico di cui al comma 1 può essere conferito:
a) a un soggetto incluso in una tema di nomi proposta dal Collegio dei Docenti della SFOM in possesso di comprovata esperienza nel settore musicale, della scuola e della gestione di risorse umane e produttive;
b) oppure sulla base di apposita selezione.
3. L’incarico di Coordinatore artistico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile.
4. Il Coordinatore artistico:
— sovrintende all’andamento didattico ed artistico dei corsi;
— assicura la gestione unitaria dell’istituzione;
— è responsabile, su delega dell’Organo Amministrativo, della gestione delle risorse finanziarie e strumentali relative alle attività formative;
— è responsabile dei risultati del servizio;
— ha obbligo di coordinare e valorizzare le risorse umane coinvolte nelle attività formative e nelle azioni educative;
— segnala all’Organo Amministrativo eventuali provvedimenti disciplinari da adottare secondo il contratto di lavoro applicato al personale docente e non docente della scuola;
— organizza la scuola secondo termini di efficienza e di efficacia formativa;
— esercita il controllo del lavoro del personale docente;
— cura, in ordine agli aspetti didattici, le relazioni interne (docenti-allievi) ed esterne (rapporti con le famiglie e le istituzioni);
— convoca e presiede il Collegio dei Docenti di cui all’art.14;
— coordina le attività di cui all’art. 3 avvalendosi, se necessario, di responsabili per i diversi settori di attività;
— redige una relazione annuale circa l’attività svolta da inviare all’Organo Amministrativo.
5. L’Organo Amministrativo potrà attribuire al Coordinatore artistico altre specifiche funzioni in caso di attivazione dei corsi di cui all’art. 3 comma 3 del presente Statuto.
6. Al Coordinatore Artistico può essere assegnato dall’Organo Amministrativo un compenso annuo che tenga conto delle attività di competenza del medesimo.
Art. 14 – Collegio dei docenti della SFOM
1. Il Collegio dei Docenti, formato da tutti i docenti in servizio in ciascun anno scolastico e presieduto dal Coordinatore artistico nell’ambito delle competenze e delle finalità della SFOM descritte nell’art.11, esercita le seguenti funzioni:
a) redige il Regolamento didattico da sottoporre all’approvazione dell’Organo Amministrativo;
b) redige il Codice deontologico dei docenti, con lo scopo di precisare l’etica professionale e l’insieme delle norme di condotta pubblica e/o privata a cui il Docente deve attenersi nell’esercizio della propria professione, oltre alla descrizione dei programmi dei tempi e dei contenuti del lavoro del docente, da sottoporre all’approvazione dell’Organo Amministrativo
c) predispone le linee guida del piano annuale delle attività didattiche e artistiche;
d) formula proposte al Coordinatore artistico per la formazione, la composizione delle classi, la formulazione del calendario annuale e dell’orario delle lezioni;
e) presenta al Coordinatore artistico progetti e iniziative di sperimentazione;
f) redige una relazione annuale di autovalutazione circa l’attività svolta, che farà parte della relazione globale del Coordinatore artistico di cui all’art.13 comma 4
Art. 15 – Finanziamento delle attività formative
1. Le attività della SFOM saranno finanziate annualmente nei limiti del bilancio di previsione approvato dall’Organo Amministrativo.
2. Quanto previsto al comma 1 troverà applicazione anche in caso di attivazione dei corsi di cui all’art. 3 comma 3 del presente Statuto.
TITOLO IV – PERSONALE
Art. 16 – Personale
1. Il rapporto di lavoro del personale docente, amministrativo e ausiliario è di diritto privato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. h), della Legge Regionale Valle d’Aosta 17 marzo 1992 n. 8 e delle modifiche intervenute con la Legge Regionale Valle d’Aosta 18 luglio 2012 n. 22.

TITOLO V – INTESE E CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI
Art. 17 – Intese e convenzioni con altre istituzioni
1. La Fondazione può stipulare convenzioni con enti, università, istituti di alta formazione artistica e musicale, fondazioni di ricerca e organismi equiparati, associazioni e società per l’esercizio di funzioni, l’erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo, nonché il consolidamento di attività di comune interesse.
2. In particolare le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire l’oggetto, le finalità, la durata, gli obblighi, le garanzie, le modalità di partecipazione dei contraenti e i loro rapporti finanziari e organizzativi, anche il reciproco utilizzo del personale assunto.
3. Le convenzioni di cui al comma 1, sono deliberate dall’Organo Amministrativo e stipulate dal Presidente o dall’Amministratore Unico.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18 – Esercizio finanziario e bilancio
1. L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo è approvato dall’Organo Amministrativo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce, anche ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 8/92.
3. Il conto consuntivo è approvato dall’Organo Amministrativo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce.
Art. 19 – Devoluzione dei beni
1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto agli enti e soggetti fondatori in proporzione al valore dei rispettivi conferimenti ed erogazioni successi- ve.
Art. 20 – Modifiche allo Statuto
1. Le modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dall’Organo Amministrativo previa approvazione della Giunta Regionale.
Art. 21 – Decorrenza dei mandati e rinnovi
1. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio o dalla data della nomina.
Art. 22 – Norme transitorie
1. Tutti gli organi attuali della Fondazione rimangono in carica fino al momento dell’insediamento dei nuovi organi da nominare con le modalità previste dalla 1.r. 22/12 e, ove mancanti, dal presente Statuto.
2. I mandati dei nuovi organi decorreranno ex novo dalla data della deliberazione dello scrutinio o dalla data della nomina.
3. Ulteriori disposizioni transitorie connesse all’attuazione del presente Statuto possono essere disposte con apposita deliberazione dell’Organo Amministrativo.
Art. 23 – Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alla Legge Regionale Valle d’Aosta 17 marzo 1992, n. 8 e alla Legge Regionale Valle d’Aosta 18 luglio 2012 n. 22 e a tutte le norme vigenti per le fondazioni di diritto privato di cui agli art. 12 e 14 del Codice Civile.
Art. 24 – Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
2. Con l’entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione del gennaio 2013.

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